(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione Trentino-Alto
Adige n. 8 del 16 febbraio 1988)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  legge  regionale  2  settembre 1978, n. 17, concernente
l'ordinamento del servizio antincendi e delega  delle  funzioni  alla
provincia autonoma di Bolzano;
   Visto  l'art.  33  della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il
quale  prevede,  tra  l'altro,  che  l'indennita'   per   invalidita'
temporanea   e  permanente  da  corrispondere  ai  vigili  del  fuoco
volontari ed alle persone chiamate a prestare  la  propria  opera  in
base   all'art.   26   della  stessa  legge,  viene  determinata  con
regolamento;
   In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 2295
dell'11 maggio 1987;
 
                               Decreta:
 
   E' emanato l'allegato regolamento d'attuazione:
    Regolamento  d'esecuzione  all'art.  33,  lettera  b) della legge
regionale  20  agosto  1954,  n.  24,  per   la   parte   concernente
l'indennita'  da  corrispondersi  ai  vigili  del  fuoco, nel caso di
infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio, o di malattie
contratte nell'adempimento del servizio.
   E'  revocato il decreto del presidente della giunta provinciale di
Bolzano del 21 agosto 1987, n. 11.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 26 novembre 1987
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1988
Registro n. 2, foglio n. 42
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                       REGOLAMENTO D'ESECUZIONE
 
All'art. 33, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24,
   per  la parte concernente l'indennita' da corrispondersi ai vigili
   del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per  causa
   di   servizio,   o  di  malattie  contratte  nell'adempimento  del
   servizio.
 
                               Art. 1.
 
   1. I vigili del fuoco volontari del servizio antincendi regionale,
in quanto regolarmente appartenenti ad un corpo volontario godono, in
caso di infortunio avvenuto in servizio o per causa di servizio, o di
servizio, o di  malattia  contratta  nell'adempimento  del  servizio,
delle  provvidenze  di  cui  all'art.  33,  lettera  b)  della  legge
regionale del 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio  antincendi,  nelle
misure stabilite dal presente regolamento.
   2.  Per  servizio  di  istituto  ai  fini del presente regolamento
intendesi  qualsiasi  intervento  o  prestazione  del  personale   di
servizio  antincendi,  sia  come singoli, sia come reparto a scopo di
prevenzione ed estinzione degli incendi e  per  soccorsi  tecnici  in
genere  od  in  caso  di  pubbliche calamita', nonche' ogni attivita'
ispettiva,  di  controllo,  di  sorveglianza,   di   istruzione,   di
esercitazione,  di manutenzione e di impiego dei beni del corpo, e la
partecipazione a convocazioni e raduni comunque preordinati, compreso
il tempo occorrente al personale per recarsi al luogo stabilito e per
il rientro in sede.