(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 16 febbraio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente l'ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alla provincia autonoma di Bolzano; Visto l'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il quale prevede, tra l'altro, che l'indennita' per invalidita' temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della stessa legge, viene determinata con regolamento; In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 2295 dell'11 maggio 1987; Decreta: E' emanato l'allegato regolamento d'attuazione: Regolamento d'esecuzione all'art. 33, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennita' da corrispondersi ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio, o di malattie contratte nell'adempimento del servizio. E' revocato il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 21 agosto 1987, n. 11. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 26 novembre 1987 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1988 Registro n. 2, foglio n. 42 ------------------------------------------------------- REGOLAMENTO D'ESECUZIONE All'art. 33, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennita' da corrispondersi ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio, o di malattie contratte nell'adempimento del servizio. Art. 1. 1. I vigili del fuoco volontari del servizio antincendi regionale, in quanto regolarmente appartenenti ad un corpo volontario godono, in caso di infortunio avvenuto in servizio o per causa di servizio, o di servizio, o di malattia contratta nell'adempimento del servizio, delle provvidenze di cui all'art. 33, lettera b) della legge regionale del 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi, nelle misure stabilite dal presente regolamento. 2. Per servizio di istituto ai fini del presente regolamento intendesi qualsiasi intervento o prestazione del personale di servizio antincendi, sia come singoli, sia come reparto a scopo di prevenzione ed estinzione degli incendi e per soccorsi tecnici in genere od in caso di pubbliche calamita', nonche' ogni attivita' ispettiva, di controllo, di sorveglianza, di istruzione, di esercitazione, di manutenzione e di impiego dei beni del corpo, e la partecipazione a convocazioni e raduni comunque preordinati, compreso il tempo occorrente al personale per recarsi al luogo stabilito e per il rientro in sede.